Regolamento

Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO DELLA A.S.D. CANOTTIERI ADRIA approvato il 04/03/2013

Art. 1- L’uso delle strutture della Società Canottieri Adria è riservato ai soci in regola con le disposizioni statuarie e con il pagamento delle quote associative e che non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. Il socio deve dimostrare la regolare appartenenza alla società esibendo, a ogni richiesta del personale addetto, la tessera sociale. All’interno della sede, negli spogliatoi, nella segreteria, nella palestra e in qualsiasi altro luogo interno a essa è assolutamente vietato fumare.

Art. 2- Gli spazi sociali, in particolare quelli all’aperto, possono essere utilizzati per riunioni, anche conviviali (tipo pranzi o pic-nic), tra i soci. I soci interessati dovranno richiedere l’autorizzazione al presidente, il quale darà le necessarie disposizioni per l’apertura e la chiusura della sede, qualora sia previsto che la riunione avvenga al di fuori dei normali orari d’esercizio. Riunioni o manifestazioni di ampio respiro dovranno essere autorizzate dal consiglio direttivo.

Art. 3- Le imbarcazioni della Società possono essere normalmente utilizzate per un periodo di 2 ore; tale utilizzo potrà essere protratto per un massimo di 4 ore compatibilmente con le richieste di altri soci e previa indicazione sul registro delle uscite all’atto del varo dell’imbarcazione. Per l’utilizzo di maggiore durata, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione dal presidente che apporrà la sua firma sul registro.

Art. 4- Il socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso e a esprimersi con maniere e termini corretti. Deve inoltre concorrere a mantenere la disciplina e l’ordine nella sede e negli spogliatoi.

Art. 5- I soci sono tenuti a ripagare eventuali danni provocati per imperizia o incuria alle imbarcazioni e ai materiali, con esclusione delle cause di forza maggiore.

Art. 6- Le infrazioni al presente regolamento potranno essere punite a termini di statuto, a seconda della loro gravità.

REGOLE SULL’USO DELLE IMBARCAZIONI:

Art. 7- I nuovi soci hanno l’obbligo di farsi assistere, nelle prime uscite, dall’istruttore o da un Tecnico di provata esperienza, fino a che, a giudizio degli stessi, non sarà in grado di uscire autonomamente.

Art. 8- Al rientro in sede, i soci dovranno aver cura di lavare le imbarcazioni e le pagaie accuratamente, con acqua dolce sita all’esterno della sede, riponendo il materiale al proprio posto.

Art. 9- Nell’utilizzo di canoe e kayak, TUTTI devono sempre indossare il giubbetto salvagente. Prima dell’utilizzo delle imbarcazioni, i soci (l’allenatore per gli allievi) dovranno accertarsi che sulle stesse siano sistemati i sacchi di galleggiamento.

Art. 10- Le imbarcazioni sociali d’appoggio devono essere utilizzate solo per le necessità delle squadre agonistiche e per le necessità operative della sede.

Art. 11- La conduzione dei mezzi d’appoggio è riservata a personale addetto (istruttori e allenatori, consiglieri, soci autorizzati dal presidente).

Art. 12- Al momento dell’utilizzazione dei mezzi d’appoggio (barche a motore), i conducenti devono accertarsi che vi sia carburante a sufficienza per le operazioni da effettuare. Al rientro, i conducenti dovranno lasciare il carburante sufficiente per almeno mezz’ora di autonomia dell’imbarcazione, provvedendo altrimenti al rabbocco.

REGOLE SUL RICOVERO DELLE IMBARCAZIONI:

Art. 13- La Società, compatibilmente con lo spazio disponibile, può concedere ai propri soci il ricovero delle imbarcazioni di proprietà, esclusivamente a remi o a pagaia. Sono esclusi natanti a motore.

Art. 14- Il ricovero negli spazi sociali è a cura della Società. La stessa si riserva il diritto di modificare il collocamento delle imbarcazioni a suo insindacabile giudizio e senza alcun preavviso. La stessa altresì si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la concessione.

Art. 15- Il socio concessionario è tenuto al versamento di quota, secondo gli importi e le scadenze determinati dal consiglio direttivo.

Art. 16- La Società non si assume responsabilità alcuna per eventuali ammacchi o danni alle imbarcazioni e al loro corredo.

Art. 17- Il socio concessionario o la persona da lui delegata per iscritto all’uso dell’imbarcazione di proprietà sono tenuti a indossare la divisa sociale e a rispettare le norme correnti della Società.

Art. 18- La mancata osservanza di una qualsiasi delle clausole del presente regolamento da parte di un socio o di eventuali ospiti potrà comportare la sospensione immediata della concessione, senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 19- Il Presidente, su richiesta, può concedere esclusivamente ai soci spazi scoperti per temporanee operazioni di manutenzione ordinaria, da effettuarsi a cura del proprietario, con la sola assistenza del personale per l’alloggio e il varo. Il personale indicherà al socio il periodo più adatto, che comunque non potrà superare i tre giorni utili, e consentirà l’alloggio solo previa esibizione della ricevuta di pagamento della quota prevista dal consiglio direttivo come contributo.

il Presidente